“Andava troppo veloce”: senza prova, verbale annullato. Ma la patente gli è stata tolta
È successo in Valsugana. Applicato il principio per cui «in assenza di elementi oggettivi a riprova di quanto affermato, non vi è la prova che il ricorrente abbia violato le norme contestate». Due verbali su quattro sono stati annullati
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TRENTO. L’auto sfrecciava in un punto in cui, per motivi di sicurezza, sarebbe stato necessario premere sul pedale del freno e abbassare i giri del motore. E proprio lì era stato predisposto un posto di controllo. Come i carabinieri hanno riportato nel verbale, il conducente alla vista della pattuglia «accelerava e proseguiva la marcia». La vettura è stata poi raggiunta e fermata e l’uomo che era al volante sottoposto ad alcoltest: era positivo e la patente gli era stata subito tolta.
Un unico controllo e quattro verbali di contestazione: uno perché il conducente non si era fermato all’alt, due perché la vettura andava a forte velocità in una strada a visibilità limitata (perché nelle ore notturne oppure per condizioni atmosferiche avverse), uno per guida in stato d’ebbrezza con provvedimento di sospensione provvisoria della patente. Ma qual è il significato di “velocità”? In assenza di una verifica con un apparecchio omologato, è possibile una stima ma non la certezza del dato. Mancando elementi oggettivi - sostiene il giudice - la contestazione viene annullata.
L’automobilista aveva presentato ricorso contro le sanzioni, sostenendo l’inattendibilità delle prove dell’etilometro, l’infondatezza delle contravvenzioni per l’eccesso di velocità e l’illegittimità della contravvenzione relativa alla mancata osservanza del posto di controllo.
Su quest’ultimo punto, aveva dichiarato di non aver «minimamente avvertito alcun alt da parte dell’agente accertatore»: tuttavia, come evidenziato dal giudice in sentenza, i carabinieri avevano messo a verbale che l’auto avrebbe accelerato dopo aver visto la pattuglia. Il fatto che l’uomo non si fosse fermato è stato dichiarato da un pubblico ufficiale e dunque vale come prova «fino a querela di falso».
L’episodio si era verificato nell’ottobre 2020 in Valsugana e nei giorni scorsi è stata depositata la sentenza del giudice di pace. Dei quattro verbali contestati dall’automobilista, due sono stati confermati, fra cui quello sull’alcoltest (è stato appurato che l’etilometro era regolarmente omologato e revisionato). In merito alla “forte velocità” il ricorso è stato accolto: il giudice ha infatti evidenziato che si tratta di «una percezione dell’agente accertatore che non gode della piena prova».
È stato applicato il principio per cui «in assenza di elementi oggettivi a riprova di quanto affermato, non vi è la prova che il ricorrente abbia violato le norme contestate». Due verbali su quattro sono stati annullati.