Si scontrò con un’auto nel centro di Levico, il giudice di pace annulla la multa
Dopo due anni il conducente di un furgone può stracciare il verbale: era stato sanzionato per la velocità, dopo che era andato a sbattere contro un palo della luce. Inutilizzabili le “spontanee” dichiarazioni del testimone
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LEVICO. Un autocarro finito contro un palo della luce e una macchina che terminò la propria corsa sul marciapiede: solo per un miracolo i due mezzi coinvolti nello scontro non travolsero i passanti, in quella mattina di fine settembre 2021. L'incidente accadde a Levico, in corso Centrale, all'altezza del supermercato Poli. Se per i carabinieri la causa dell'incidente andava attribuita alla condotta non propriamente prudente della persona al volante dell'autocarro, a due anni di distanza il conducente può stracciare il verbale con relativa sanzione: lo ha deciso il giudice di pace di Borgo Valsugana in quanto «non vi sono prove sufficienti della responsabilità».
Prima di arrivare a questa sentenza il giudice ha vagliato tutta la documentazione a disposizione, dal verbale dei carabinieri alla perizia dell'incidente depositata dall'automobilista multato a firma di un ingegnere. È necessario fare un passo indietro, quando i carabinieri arrivarono sul luogo dell'incidente. I due militari, sentiti come testimoni, hanno così ricostruito lo stato dei fatti: l'autocarro aveva sbattuto contro un lampione comunale, mentre il secondo veicolo coinvolto, con all'interno il conducente ferito, era fermo sul marciapiede; sull'asfalto non c'erano segni di frenata e l'autocarro aveva subìto i danni maggiori.
Entrambi i carabinieri hanno evidenziato che l'incidente era accaduto lungo una strada provinciale, ma in centro abitato con limite dei 50 chilometri orari, zona in cui ci sono marciapiedi e "zebre" (indicativi della presenza di pedoni, data anche la vicinanza con un supermercato). Era stata dunque contestata la velocità non commisurata alla situazione, ma il conducente si è opposto alla sanzione producendo una relazione tecnica dell'incidente a firma di un ingegnere in merito alla velocità dei veicolo prima dell'urto.
I militari hanno ricordato al giudice che a contribuire alla ricostruzione è stato anche il racconto di un testimone oculare, sentito a spontanee dichiarazioni. Costui però non è stato convocato successivamente in caserma per la deposizione: le sue importanti dichiarazioni, per il fatto che sono state solamente trascritte nella relazione dei militari, non hanno potuto essere utilizzate nel procedimento per l'analisi del caso. A fronte della perizia del ricorrente e degli accertamenti acquisiti, il giudice ha ritenuto che «gli elementi oggettivi su cui si basava il convincimento maturato da parte dei militari accertatori non costituiscano prova sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità» del conducente in merito alla violazione del Codice della strada.
La contestazione riguardava l'articolo 141, comma 3, che prevede che la velocità dei veicoli vada regolata nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
«Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente»: questo il principio applicato nella decisione di annullare il verbale emesso dai carabinieri di Levico Terme.