Rompere il vetro non è un fatto tenue: confermata la condanna per tentato furto
Per la Corte di Cassazione la rottura del finestrino dell'automobile non è cosa di poco conto, non solo per il mero valore economico, ma perché rende la vettura inutilizzabile. Ecco cosa è successo
TRENTO. Aveva forzato un'auto e mandato in frantumi il finestrino di un secondo mezzo. Una condotta che aveva portato il responsabile, un 33enne, in tribunale con l'accusa di tentato furto aggravato, reato per il quale è stato condannato in primo e in secondo grado. L'uomo non ha accettato il verdetto del giudice e poi della corte d'appello di Trento, sostenendo che si trattava di un episodio non grave.
Attraverso il suo avvocato si era rivolto alla Cassazione. Se nei due giudizi era stata ritenuta sussistente la responsabilità penale dell'uomo, valutando di non applicare la "causa di non punibilità" "per la particolare tenuità del fatto", la difesa dell'imputato ha evidenziato che in realtà la condotta del soggetto avrebbe costituito "manifestazione non di una spiccata pericolosità sociale, ma dell'esatto opposto".
Insomma non si tratterebbe di un ladro professionista e dunque temibile, ma di un inesperto che non avrebbe commesso alcun fatto grave né cagionato un danno oneroso. Tuttavia per la Corte di Cassazione la rottura del finestrino dell'auto non è cosa di poco conto, non solo per il mero valore economico, ma perché rende la vettura inutilizzabile.
Come hanno affermato le Sezioni Unite, per riconoscere che il danno sia di speciale tenuità le conseguenze cagionate devono essere lievissime, di valore economico irrisorio; inoltre bisogna valutare "non solo il valore in sé della cosa sottratta", "ma anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito" in conseguenza della sottrazione del bene.
"Considerata l'accertata effrazione del finestrino della vettura - si legge nella sentenza della Cassazione - non può certo ritenersi tenue il danno patito dalla persona offesa, tenendo anche conto degli ulteriori pregiudizi derivanti dalla impossibilità di utilizzare il veicolo".