Gioco / Sentenze

Slot machine e distanza dalle zone sensibili: il Tar di Trento respinge i ricorsi di 4 sale, vince la Provincia

I giudici amministrativi: «i limiti previsti dai luoghi sensibili sono in linea sia con il diritto costituzionale alla salute, sia con la tutela del risparmio». È probabile che venga presentato ricorso in appello 

CONSIGLIO DI STATO Due locali di Trento pronti a riattivare le slot
IL CASO Slot, stop temporaneo alle rimozioni: la Provincia invita alla prudenza 
PROVINCIA 
Slot machine, il Consiglio di Stato blocca la legge trentina
LA NORMA Le slot devono essere lontane da "zone sensibili"

di Mara Deimichei

TRENTO. «Non hai vinto». Il "pqm" del Tar relativo ai ricorsi (4 per ora) dei gestori di sale slot in Trentino, potrebbe essere ironicamente sintetizzato così. Perché i ricorsi contro l'applicazione del "distanziometro" per definire se una sala può continuare ad ospitare slot, sono stati dichiarati infondati. E quindi quanti si trovano a meno di 300 metri da un luogo sensibile (scuole, chiese, cimiteri, ospedali, rsa e via dicendo) dovranno eliminare le macchinette e magari dedicarsi all'«attività di raccolta scommesse come del gioco cosiddetto del "gratta e vinci", sia di sala giochi con altri apparecchi da gioco diversi da quelli soggetti alle limitazioni» come ha suggerito la Provincia nelle more del procedimento penale.

E ora? È possibile l'appello ma la decisione sarà presa dopo un confronto fra gli avvocati - Busetti e Cardia - e i clienti. Ma veniamo alle decisioni di giovedì 13 aprile. Una riguarda una sala in val di Sole e tre di Trento (in viale Verona, a Melta e in via Milano). Quattro soggetti, un solo problema; l'entrata in vigore, nell'agosto 2022, della legge provinciale che ha stabilito oltre sette anni fa, le zone "slot free". I legali dei gestori delle sale avevano sollevato la questione di legittimità costituzionale della normativa provinciale per violazione dell'articolo 41 della Costituzione, perché determina «un'interdizione sostanzialmente assoluta (anche se non totale) di esercizio sul territorio di un'attività economica lecita autorizzata dallo Stato, non giustificata neppure alla luce dell'invocato bilanciamento degli interessi coinvolti rispetto all'altro interesse costituzionalmente tutelato (quello alla salute)».

E dell'articolo 3 in rapporto con l'articolo 41 «sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza, da un lato, e del principio di ragionevolezza, dall'altro». È stato anche argomentato sull'«inefficacia del distanziometro come strumento idoneo a contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo, ed alla sua idoneità, al contrario ad aprire le porte all'offerta illegale, a prodotti non regolamentati certamente più nocivi di quelli vigilati del gioco legale». Il distanziometro, quindi «aumenterebbe addirittura la compulsività dei giocatori». Fra un rinvio e l'altro (con anche la sospensione della rimozione degli apparecchi) il Tar aveva chiesto a Comune e Provincia di fornire informazioni ed è stato chiesto anche l'intervento di un verificatore. Che aveva spiegato che non è vero che il distanziometro avrebbe avuto un effetto espulsivo delle sale slot.

Con riferimento al Comune di Trento, «le aree potenzialmente e astrattamente ospitali le funzioni del gioco d'azzardo lecito - ha scritto - occupano una superficie di circa 712,4 ettari si tratta di un dato che rappresenta il 22,4 % del territorio urbanizzato». L'analisi evidenzia, inoltre, che «anche sottraendo in via prudenziale il 50% del territorio nella presunzione della presenza di caratteristiche insediative e di urbanizzazione che rendono improbabile la localizzazione delle funzioni del gioco d'azzardo, residua una superficie di complessivi 356,2 ha, pari all'11,2% del territorio comunale urbanizzato, idonea all'insediamento delle attività di gioco lecito».

«La verificazione precisa anche che rapportando i circa 356,2 ettari delle aree che possono ospitare l'insediamento delle attività del gioco lecito alla dimensione dell'intero territorio comunale (che oltre ai tessuti urbanizzati comprende peraltro anche il sistema dei territori a valenza ambientale e rurale) la percentuale risulta pari al 2,2%». Ci sarebbe insomma un effetto di "marginalizzazione" e non di espulsione di queste realtà. Relazione che è stata "contestata" dagli avvocati.

E quindi? «Il distanziometro - si legge in sentenza - sfugge alla censura dei ricorrenti secondo cui lo strumento sarebbe inadeguato rispetto al fine perseguito. Lo strumento risulta adottato nell'ambito della discrezionalità del legislatore - anche provinciale - e non solo è adeguato, ma è pure particolarmente connotato da ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai prefissati obiettivi di prevenzione della ludopatia».

E ancora «al di là del fatto che la salute dei soggetti ludopatici e così le loro risorse economiche risultano per certo pregiudicate dall'offerta di gioco piuttosto che dagli strumenti di prevenzione introdotti dal legislatore, si sottolinea che i previsti limiti distanziali dai luoghi sensibili, proprio in quanto finalizzati a prevenire l'approccio di soggetti fragili al gioco d'azzardo e l'insorgere di forme ludopatiche, sono in linea sia con il diritto costituzionale alla salute, sia con gli obiettivi di tutela del risparmio enunciati dalla Costituzione».

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