Guida ubriaco, il giudice gli revoca il porto d’armi: «È inaffidabile, a caccia solo da accompagnatore»
L’uomo ha impugnato il provvedimento ma ha ottenuto il medesimo risultato: non ha i requisiti idonei per poter utilizzare e detenere le armi. Sono quattro gli episodi valutati, il Tar di Trento ritiene che una condanna anche se vecchia può comunque essere tenuta in considerazione
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TRENTO. Potrà andare a caccia solo come accompagnatore, senza armi e senza la licenza, il trentino a cui è stato revocato il porto di fucile ad uso venatorio con il divieto di detenzione di armi, munizioni d esplosivi di qualsiasi tipo e categoria. Il provvedimento del questore è stato impugnato dal trentino prima in sede di Commissariato del Governo, che ha rigettato il ricorso, e poi davanti al Tribunale amministrativo, con il medesimo risultato.
Eppure l'ormai ex cacciatore aveva evidenziato di aver presentato in sede di richiesta di rinnovo del porto d'armi sia il certificato di idoneità fisica che l'attestato di partecipazione ad un corso di sensibilizzazione ed informazione su alcol salute e guida, nonché il certificato per il rilascio dell'autorizzazione al porto di fucile ad uso caccia a firma del medico di base. Perché la richiesta non è andata a buon fine? Secondo il questore, l'uomo non avrebbe fornito garanzie in merito al percorso alcologico intrapreso e dunque «non risulterebbe in possesso dei requisiti di affidabilità richiesti ai detentori di armi».
All'ex cacciatore è stata contestata recentemente una guida in stato d'ebbrezza (reato che è stato estinto dopo il superamento della messa alla prova), ma in passato ha avuto anche problemi con gli stupefacenti. Sono quattro gli episodi valutati. Il Tar di Trento, come ha già rilevato in una sentenza del passato, ritiene che una condanna anche se vecchia e a cui ha fatto seguito la riabilitazione può comunque essere tenuta in considerazione dall'Autorità di pubblica sicurezza.
Il riferimento è alla sentenza numero 52 del 2021: «In sede di rilascio o revoca del porto d'armi, una condanna pur risalente nel tempo e a cui ha fatto seguito la riabilitazione (...) determina invero il venir meno dell'automatismo preclusivo ma può, comunque, essere valutata dall'Autorità di pubblica sicurezza in senso negativo rispetto alla posizione del privato interessato, tenendo conto di ulteriori elementi, anche privi di rilevanza penale ma che comunque denotino un'inaffidabilità del soggetto all'uso lecito delle armi».
Per la licenza di fucile da caccia ci sono requisiti indispensabili, come la buona condotta. Nel caso specifico, il giudizio di inaffidabilità del ricorrente si fonda anche su episodi che in passato hanno avuto rilevanza penale, ossia un caso di spaccio, una guida in stato d'ebbrezza e una contestazione per possesso di droga per uso personale. Nulla, dunque, viene dimenticato, anche se il Tar ricorda che «tali episodi sono stati considerati unitamente a quello più recente (...) nell'ambito di una doverosa valutazione complessiva della posizione del ricorrente».
II Collegio, presieduto da Fulvio Rocco, ha respinto il ricorso perché infondato, ritenendo che «il questore di Trento e il Commissario del Governo abbiano correttamente valutato la posizione del ricorrente alla luce dei precedenti di questo stesso tribunale».