Beccato dall'autovelox Il giudice rincara la multa
È costata molto cara l'opposizione fatta da un automobilista beccato con l'autovelox che ha contestato la sanzione di 159 euro. Il giudice ha respinto il ricorso nel quale l'uomo contestava la regolarità del controllo dei vigili e lo ha condannato a pagare 639 euro
TRENTO - Beccato con l'autovelox, fa ricorso ma il giudice gli dà torto e così la multa lievita. È costata cara l'opposizione fatta da un'automobilista che ha contestato l'eccesso di velocità. Il 10 aprile scorso il giudice di pace di Trento ha respinto un ricorso presentato da un cittadino che, alla guida di un'auto percorrendo la Statale 45 bis della Gardesana, avrebbe superato il limite di 70 chilometri orari. La violazione, oltre alla sanzione, comportava anche la decurtazione di 3 punti della patente. L'uomo ha contestato la mancata taratura dell'apparecchiatura di rilevamento, la corretta funzionalità dell'autovelox, la regolarità dell'attività di controllo da parte degli agenti del corpo di polizia locale Trento Monte Bondone (mancanza della segnaletica di preavviso della postazione di controllo, veicolo non visibile senza colori di istituto).
Il Comune ha ribattuto punto per punto tanto che il giudice ha accolto totalmente la tesi dell'amministrazione pubblica. Ha avuto la mano particolarmente pesante nei confronti del trasgressore applicando la sanzione massima prevista, ovvero 639 euro, quattro volte superiore rispetto alla sanzione contestata, che era in un primo momento di 159 euro più spese. Inoltre il giudice, oltre alla sanzione amministrativa, ha condannato il ricorrente al risarcimento di 500 euro, quale danno all'immagine dell'amministrazione comunale di Trento.
Il Giudice di Pace, per la parte relativa alla sanzione amministrativa, ha respinto il ricorso evidenziando la legittimità dell'accertamento e, entrando nel merito del contendere, ha ritenuto che il ricorrente avesse contestato il verbale unicamente sulla base di «pretestuose» motivazioni formali relative, come detto, alla mancata contestazione immediata ed alla mancata verifica periodica della taratura della strumentazione utilizzata.
Per quanto riguarda il risarcimento del danno di immagine del Comune di Trento, è stato considerato censurabile il comportamento processuale e le argomentazioni del ricorrente, in quanto nel ricorso sono contenute espressioni considerate «pretestuose e censurabili» che mettono in dubbio la professionalità e la correttezza dell'operato della polizia municipale, accusata - fra le altre cose - di non aver contestato immediatamente il superamento del limite di velocità.
Parlando delle modalità con cui vengono predisposti gli accertamenti sul rispetto dei limiti di velocità a mezzo di apparecchi di controllo, quali autovelox o telelaser, la normativa attuale prevede quanto segue: «Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice» (articolo 142 comma 6 del codice della strada).
Il personale di polizia prima di iniziare l'attività di controllo pone la segnaletica di preavviso mobile (su alcuni tratti stradali è collocata la segnaletica di preavviso fissa), documentando il tutto con fotografie. Inoltre predispone un apposito verbale di corretto funzionamento in cui viene specificata la regolare installazione e le modalità di impiego dell'apparecchiatura come indicate nel manuale d'uso. Insomma per gli automobilisti con il piede pesante non c'è scampo.