Antenna telefonica a Canazei, Telecom batte il Comune
Il Comune non può impedire alla Telecom di innalzare un’antenna con ripetitore telefonico, anche perché lo stesso progetto è stato invece concesso alla concorrente Vodafone.
Il Comune non può impedire alla Telecom di innalzare un’antenna con ripetitore telefonico, anche perché lo stesso progetto è stato invece concesso alla concorrente Vodafone. Lo ha stabilito il Tar di Trento, nella sentenza che ha accolto il ricorso della società telefonica contro il provvedimento del responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Canazei, risalente al 18 agosto 2015, che ha negato la realizzazione dell’intervento di riconfigurazione della stazione radiobase denominata «Canazei TIM TN19» nonché contro il parere negativo espresso dalla commissione edilizia comunale il 3 giugno e poi il 30 luglio 2015.
L’intervento di Telecom prevedeva la sostituzione dell’ultimo tronco del palo porta-antenna esistente con un nuovo tronco (cosicché l’altezza totale del palo passava da 20 a 22,5 metri), la sostituzione delle antenne ad esso ancorate e il loro ricollocamento a un’altezza superiore, l’installazione di due puntoni ancorati all’edificio per sostenere la struttura. Per la commissione edilizia comunale l’intervento proposto era «incompatibile per l’aspetto paesaggistico-ambientale».
La società Telecom ha replicato il 13 luglio 2015, precisando che l’intervento si limitava all’innalzamento della struttura esistente di 2,5 metri ed era quindi soggetto alla mera presentazione di una Scia; che l’edificio interessato dall’intervento era privo di qualsiasi valore storico artistico; che l’intervento era finalizzato a minimizzare l’impatto elettromagnetico sugli edifici circostanti. Ma la commissione edilizia ha bocciato il progetto.
I giudici, analizzando la causa, fanno presente al Comune che un altro gestore (Vodafone) un mese prima di Telecom, aveva presentato al Comune di Canazei una segnalazione certificata di inizio attività del tutto identica e l’amministrazione «non solo non aveva inibito quel progetto, non solo non ne aveva preso atto tacitamente, ma lo aveva espressamente autorizzato con nota datata 24 aprile 2015».
La sentenza dà ragione quindi a Telecom e inoltre condanna il Comune di Canazei al pagamento in favore di Telecom Italia spa delle spese del giudizio, nella misura di 2.000 euro.