Val di Cembra, protesta contro i roghi agricoli «Siamo avvolti dai fumi, qui sembra Milano»
Numerose telefonate di protesta al nostro giornale, sabato, per la «insopportabile cappa di fumo» che ammorbava la valle. Complici la stagione calda, l'assenza totale di vento e le polveri, il rogo a catena di sterpi e potature ha causato un vero «effetto serra».
Alcuni residente in valel di Cembra si sono rivolti così al giornele: «Il sabato non si sa quale ufficio chiamare, i forestali non ci sono: è possibile che si debba sopportare una cosa del genere? Sembra di essere a Milano».
Proteste anche dal versante di Segonzano: «Si vedono chiaramente quattro roghi accesi sulla sponda opposta, ma il fumo ristagna e ammorba l'aria anche di qua».
Paradosalmente, proprio mentre la popolazione si allarma per i roghi agricoli, le autorità locali, dapprima alcuni comuni e poi la Provincia autonoma di Trento, dispongono il divieto di botti e fuochi d'artificio, proprio in relazione soprattutto alla siccità e al conseguente rischio di incendio.
Spesso, in condizioni di elevato pericolo d'invendio, arrivano regolarmente in varie parti d'Italia ordinanze che vietano i falò contadini.
Per quanto riguarda il Trentino, va ricordato che si tratta di un'attività regolamentata da nuove disposizioni emanate al'inizio di quest'anno, in sostituzione delle norme risalenti al 2007 sulla combustione all'aperto del materiale vegetale che si origina in agricoltura.
I roghi sono subordinati a una serie di condizioni e i cittadini preoccupati, in questi giorni, possono rivolgersi alle autorità comunali per chiedere loro di verificare se i fuochi accesi rispettano i criteri previsti.
La delibera dell'aprile 2015, come spiegava una nota stampa della Provincia, «afferma che l'attività di abbruciamento costituisce normale pratica agricola – e non attività di gestione dei rifiuti – se svolta nel rispetto di tutti i seguenti criteri:
a) l'abbruciamento deve riguardare esclusivamente paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso;
b) l'abbruciamento deve essere effettuato nel luogo di produzione, e cioè nel fondo – senza soluzione di continuità – che è nella disponibilità del conduttore dell'attività agricola o forestale;
c) l'abbruciamento deve avvenire in piccoli cumuli e, comunque, in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri complessivi per ettaro;
d) l'abbruciamento deve essere finalizzato al reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti secondo la normale pratica agricola ed è consentito anche negli orti in quanto pratica tradizionale volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici;
e) durante tutte le fasi dell'abbruciamento e fino all'avvenuto spegnimento del rogo deve essere assicurata la costante vigilanza da parte del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia incaricata dal medesimo.
L'attività di abbruciamento è vietata nei seguenti casi:
1. nelle situazioni e nelle zone di eccezionale pericolo di incendi boschivi, dichiarati dal Presidente della Provincia ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento);
2. all'interno dei boschi e a distanza inferiore a cento metri da essi;
3. sulle superfici ubicate all'interno dei siti e delle zone costituenti la rete "Natura 2000", salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
4. nei casi eventualmente previsti dai provvedimenti dei Comuni adottati in materia di risanamento della qualità dell'aria».