Mezzocorona, via libera a 39 capanni da caccia

Autorizzati dalla giunta comunale per nove anni

di Gigi Zoppello

Sul territorio comunale di Mezzocorona nei prossimi nove anni sono autorizzati ben trentanove capanni di avvistamento e appostamento per cacciatori. Lo ha deciso con la recente delibera 186 la giunta comunale, peraltro obbligata dalla legge provinciale che autorizza la costruzione dei capanni per l’attività venatoria.
 
È infatti la legge 9/12/1991 n. 24 che - paradossalmente - si intitola «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia» a stabilire che «l’allestimento degli appostamenti fissi di caccia è subordinato a preventiva denuncia al Comune territorialmente competente ed è ammesso in coerenza con i criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta del Servizio Faunistico di concerto con il Servizio competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio».
 
La denuncia deve essere presentata da soggetto in possesso di regolare licenza di caccia o dal titolare della gestione della sezione comunale cacciatori e ad essa devono essere allegati idonea planimetria che ne definisca la localizzazione, i consensi del proprietario e del conduttore del fondo, nonché la tipologia del manufatto.
L’1 settembre è arrivata al Comune la domanda presentata da Remo Rossi in qualità di Rettore della Riserva Cacciatori di Mezzocorona. Allegate c’erano le 39 domande sottoscritte dagli aventi titolo. La giunta comunale presieduta dal sindaco Mattia Hauser ha quindi deliberato di rilasciare i permessi, che valgono per nove anni. E alla scadenza possono essere rinnovati. 
 
La giunta ricorda anche alcuni criteri, cioè quelli contenuti nella stessa normativa provinciale: «I capanni non devono essere collocati a distanza inferiore a 50 metri da strade carrozzabili e vie di comunicazione ferroviaria, a 100 metri da immobili in atto ad abitazioni o posto di lavoro e macchine agricole in funzione; la realizzazione va effettuata a distanza non inferiore a 50 metri dal confine fra le riserve di caccia; l’appostamento fisso per la caccia alla migratoria deve essere situato a distanza superiore a 100 metri da analogo esistente; l’appostamento fisso per la caccia agli ungulati deve essere situato a distanza superiore a 200 metri da analogo esistente; gli appostamenti di caccia fissi devono essere dotati di segnaletica; dall’appostamento è vietato sparare a distanza minore di 150 metri con l’uso del fucile ad anima liscia o da distanza inferiore ad una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi in direzione di immobili in atto di abitazione o posto di lavoro siti lungo la traiettoria, via di comunicazione ferroviaria, di strade carrozzabili e funivie». 
 

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