Per i cani a Riva niente spiaggia ma tre nuove aree dedicate a loro
Cani in spiaggia e cani nelle aree adibite. Il tema è caldissimo in riva al Garda e non a caso il comune di Riva sta pensando ad alcune novità importante per gestire l'interesse che esso suscita.
Sindaco e giunta hanno introdotto tre importanti novità: una consultazione pubblica on-line tramite lo strumento «Dimmi Riva» (realizzato dall'Area Innovazione del Consorzio dei Comuni trentini e già utilizzato per il destino del compendio Miralago) su una nuova area di balneazione per cani da realizzare a Punta Lido; tre nuove aree-cani (al parco Miralago, al parco della Pace e nelle vicinanze di porto San Nicolò); e un'ordinanza che regolamenta la materia per quanto concerne il lungo lago cittadino («Disposizioni in ordine alla circolazione e accompagnamento dei cani in fascia lago»).
La consultazione pubblica, attiva da sabato 20 giugno tramite il sito web del Comune di Riva del Garda (www.comune.rivadelgarda.tn.it), è stata voluta per avere il punto di vista della cittadinanza circa un'iniziativa che potrebbe dimostrarsi controversa, e sulla quale dunque si è ritenuto opportuno ascoltare l'opinione dei cittadini. La consultazione dura fino al 6 luglio.
Le aree-cani saranno realizzate – in sostituzione della attuale al Parco Lido, ad Est del Palazzo dei Congressi, che in prospettiva non sarà più disponibile – al parco Miralago, sul lato nord, verso viale Rovereto, per una profondità di circa 30 metri (sarà divisa in due aree distinte, in modo da poter essere utilizzata separatamente da cani di taglie grandi e piccole); al parco delle Pace, nella zona a sud-ovest; e nei pressi di porto San Nicolò, sulle balze a lato della galleria, delimitata dai due sentieri che portano al monte Brione e dalla strada asfaltata.
Infine, l'ordinanza che stabilisce che nel periodo compreso fra il 20 giugno ed il 13 settembre di ogni anno, dalle ore 9 alle ore 18.30 i cani non possono essere condotti sulle spiagge e sulle passeggiata pedonale e ciclabile (naturalmente fanno eccezione i tratti individuati dall'Amministrazione comunale per l'accesso all'area balneabile ad essi destinata); fuori da questo orario (cioè dalle 18.30 alle 9, sempre nel periodo dal 20 giugno al 13 settembre) è consentito l'utilizzo del percorso pedonale adiacente alla spiaggia, rimanendo interdetta la spiaggia e la zone di balneazione (naturalmente ad eccezione delle aree appositamente individuate). Dal rispetto dell'ordinanza sono esonerati gli accompagnatori dei cani-guida per ciechi (L. 25 agosto 1988 n. 376), i cani addestrati a sostegno delle persone con disabilità, i cani delle forze armate, delle forze di polizia e della protezione civile quando utilizzati per servizio.
Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa da 50 a 300 euro; in caso di reiterazione della violazione entro due anni, le sanzioni sono raddoppiate (ai sensi dell'art. 8 bis della legge 24 novembre 1981 n. 689). Il trasgressore può pagare in misura ridotta se entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione; qualora l'infrazione sia commessa da un minorenne, risponde il suo responsabile giuridico.