Inciampa nell’aiuola condominiale e si rompe il femore, ma il giudice nega il risarcimento: «Sua la scelta di passare di lì»
La donna era caduta rovinosamente a terra mentre andava al supermercato e lamentava danni patrimoniali per oltre 21mila euro. Richiesta respinta dal tribunale. Invece di seguire il percorso pedonale pavimentato aveva “tagliato” passando per l'area di proprietà del condominio contro cui ha intentato la causa
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ROVERETO. Stava andando al supermercato quando è caduta rovinosamente a terra fratturandosi un femore. Un infortunio che ha avuto conseguenze pesanti per la sfortunata protagonista: per venti giorni è stata costretta a camminare con il deambulatore, per altri trenta con due stampelle e quindi per due mesi con una sola stampella. Disagi (non patrimoniali) che la donna ha quantificato in poco più di 21mila euro. Che ha chiesto a titolo di risarcimento ad un condominio.
Cosa c'entra il condominio? La donna per andare al supermercato aveva "tagliato" passando attraverso un'aiuola di proprietà del condominio, ed era stata tradita dal muretto: inciampando, era rovinata a terra. E quindi aveva chiamato in causa i proprietari del pezzo verde in quanto il danno le era stato causato da una cosa (l'aiuola) di fatto custodita dal condominio. Il caso è stato portato in tribunale a Rovereto e al termine delle udienze il giudice ha deciso che no, la donna non aveva diritto ad alcun risarcimento anche perché per raggiungere il supermercato cittadino c'era a disposizione un'apposita strada pavimentata da percorrere.
«Se è vero che il condominio è custode del pezzo di terreno - si legge nella sentenza - è vero anche che la scelta di utilizzare il prato anziché l'apposito passaggio pedonale per accedere al supermercato determina, in ogni caso, una interruzione del nesso di causalità». Se c'è stato l'incidente, insomma, è colpa della danneggiata che ha scelto un percorso diverso per arrivare al negozio.
Ma non è finita. Il giudice attribuisce parte della colpa della caduta anche alle calzature dell'infortunata. «Un modello di scarpe, ciabatte per la precisione - scrive - che non permettevano una idonea padronanza dell'andatura della camminata e che aumentano quindi la possibilità di caduta». La donna, nella sua richiesta di risarcimento, aveva evidenziato che era caduta a causa dell'erba alta che nascondeva il cordolo dell'aiuola. E quindi era inciampata e si era fratturata il femore a causa di una negligenza nella cura di quel pezzo di verde. Il giudice ha evidenziato che «si deve ritenere che l'erba del prato in questione, ancorché di altezza tale da ostruire in parte il dislivello con la zona pavimentata non costituisca in alcun modo una anomalia tanto pregnante da giustificare il nesso di causalità rispetto alla caduta».
«Inoltre, come si legge dalla testimonianza della signora che è accorsa in aiuto della ferita in un momento successivo alla caduta, le parole riportate da quest'ultima fanno intuire che lei stessa percepisse tale spazio verde come un'aiuola. Si deve, dunque, considerare come non diligente la scelta della donna di attraversare uno spazio adibito ad aiuola, nonostante la presenza di un passaggio apposito». E quindi viene chiamato in causa il dovere di cautela che deve guidare l'agire di chi entra in contatto con la cosa oggetto di custodia (nel caso specifico l'aiuola). Quindi nessun risarcimento per la frattura del femore.