Due multe per eccesso di velocità all'anziana, ma lei è deceduta da tre anni: i figli dal giudice per non pagare
Si sono ritrovati le contravvenzioni nella posta, con tanto di «rifiuto di fornire le generalità», inviate dal Comune e dalla Polizia Locale, ricorso al Giudice di Pace
ROVERETO. Eccesso di velocità e rifiuto di fornire le generalità alle forze dell'ordine verbalizzatrici di chi guidava la sua macchina per poter procedere alla decurtazione dei punti dalla patente come previsto dal codice della strada: due multe, pesanti (parliamo di qualche centinaia di euro), che però la proprietaria della macchina non ha mai pagato. E che, in verità, nessuno pagherà mai. Motivo? L'anziana automobilista è deceduta, in verità da qualche anno rispetto alla contestazione e gli eredi, ha stabilito il giudice, non sono tenuti a subentrare al congiunto nell'onorare il debito sanzionatorio con lo Stato.
In udienza, per capire, si è arrivati proprio perché la figlia della donna multata si è trovata con i solleciti nella buca delle lettere. Notificati, per altro, tanto dal Comune di Rovereto che dal comando di polizia locale.
Le violazioni, come detto, riguardavano il piede troppo pesante sull'acceleratore e la mancata indicazione su chi era al volante quando le telecamere hanno inquadrato la targa «incriminata». Ma queste multe sono state contestate tre anni dopo la dipartita della signora. E gli eredi, in questo caso la figlia (che è pure cointestataria dell'autombile) ha impugnato le contravvenzioni davanti al giudice di pace Marcello Mancini che, di fronte alla richiesta di annullare i verbali, ha ricordato un recente pronunciamento della Cassazione.
L'anziana multata, insomma, si è portata con sé nell'altro mondo l'eventuale violazione al codice della strada. Ma, per sentenza, i figli o altri parenti vicini nulla devono pagare per le eventuali infrazioni della congiunta.
Il giudice di pace, d'altro canto, ricorda sentenze prestigiose di giudici della Corte di Cassazione, il massimo che c'è in Italia: «L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi». Ecco, dunque, che il giudice Mancini ribadisce che «l'obbligazione di pagamento contenuta nei verbali impugnati è indirizzata ad una persona deceduta nel 2010, ne consegue quindi che la pretesa esplicitata nei confronti di questa persona, in virtù della norma indicata, non può essere pretesa in pagamento dagli eredi che peraltro non sono stati ritualmente notiziati della pretesa sanzionatoria».
A conferma di tutto, come detto, c'è la suprema corte romana, quello che tutto stabilisce: «Mentre le sanzioni civili sono sanzioni aggiuntive, destinate a risarcire il danno ed a rafforzare l'obbligazione con funzione di deterrente per scoraggiare l'inadempimento, - ricorda sempre in sentenza il giudice di pace - le sanzioni amministrative e quelle tributarie hanno un carattere afflittivo ed una destinazione di carattere generale e non settoriale, sicché rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, nei limiti della ragionevolezza, quando la violazione debba essere colpita da un tipo di sanzione piuttosto che da un altro.
A tale scelta si ricollega il regime applicabile, anche con riferimento alla trasmissibilità agli eredi, prevista solo per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell'intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità.
La circostanza che la ricorrente sia erede e cointestataria del veicolo è irrilevante ai fini del decidere poiché in qualità di erede non ne risponde mentre in qualità di cointestataria ella non risulta destinataria della pretesa sanzionatoria dell'amministrazione resistente».