Comunità di Valle bocciate. Consiglio di Stato: incostituzionali
Sulle già tanto contestate Comunità di valle si abbatte il giudizio negativo del Consiglio di Stato che ne mette in dubbio la costituzionalità. Accogliendo il ricorso del Comune di Vallarsa, i giudici hanno bocciato di fatto le modalità con cui la legge provinciale ha istituito le Comunità e hanno chiesto che sugli enti intermedi si pronunci la Corte costituzionale. In particolare il Consiglio di Stato ritiene che l'elezione diretta abbia reso incostituzionali le Comunità. Inoltre, compete alla Regione e non alla Provincia agire sull'ordinamento dei Comuni
Il Consiglio di Stato mette in dubbio la costituzionalità delle Comunità di valle e, accogliendo di fatto la tesi contenuta nel ricorso presentato dal Comune di Vallarsa, sospende il giudizio sulla diatriba tra l'amministrazione di Geremia Gios e la Provincia e chiede che sugli enti intermedi si pronunci la Corte costituzionale. L'ordinanza con cui, il 20 maggio di quest'anno, il Consiglio di Stato boccia, di fatto, le modalità con cui la legge provinciale ha istituito le Comunità di valle potrebbe rappresentare un acceleratore sulla strada della riforma delle stesse. Tra i vari ragionamenti su cui si basa la decisione dei giudici amministrativi di secondo grado, c'è, in particolare, quello relativo all'elettività della parte maggioritaria delle assemblee della Comunità di valle e della presidenza delle stesse. Proprio questo è il passaggio, tra l'altro, che la proposta della giunta, elaborata inizialmente da Carlo Daldoss e poi condivisa nei giorni scorsi in un primo passaggio con il resto della maggioranza anche dal presidente della Provincia, Ugo Rossi, si propone di togliere. La proposta di legge abbozzata nelle ultime settimane, infatti, prevede che le assemblee diventino ridotte, si chiamino consigli e siano espressione esclusivamente dei Comuni (con scelte dei nomi in autonomia per quelli più grandi e in condivisione tra più consigli comunali per quelli di minori dimensioni). E che il presidente, al massimo, possa essere scelto attraverso una elezione indiretta dai futuri consigli delle Comunità di valle.
Proprio sull'aspetto dell'elettività diretta il Consiglio di Stato fonda una delle sue censure alla legge 3 del 2006 che ha istituito le Comunità di valle. Il collegio giudicante, infatti, spiega che «dubita della legittimità costituzionale» del capo V della legge provinciale. Aggiungendo, poi, che «la giurisprudenza costituzionale» rafforza il dubbio. Per fondare il giudizio in base al quale le Comunità sarebbero degli enti non previsti dall'articolo 114 della Costituzione (e neppure dallo Statuto di autonomia o dalle norme di attuazione dello stesso) richiama la sentenza della Consulta del 1976 con cui quest'ultima aveva «dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge regionale siciliana che, nell'istituire i consigli di quartiere, ne aveva previsto l'elezione a suffragio universale diretto». In quel caso, ricordano i giudici del Consiglio di Stato, a definire la «natura di vero e proprio organo autonomo» dei consigli di quartiere era dovuta alla «sua elezione a suffragio universale».
Per questo, continua l'ordinanza, «la previsione, da parte della Provincia di Trento, della nomina a suffragio universale diretto dell'organo rappresentativo del comprensorio, dava quindi luogo non già alla istituzione di mere strutture operative dei Comuni e della Provincia» bensì a «un nuovo ente dotato di autonomia politica e ciò in contrasto con l'articolo 114 della Costituzione» che prevede Regioni, Province e Comuni.
Ma il Consiglio di Stato censura anche il fatto secondo cui il nuovo ente sottrarrebbe compiti che sono invece assegnati ai Comuni, che ne sono, secondo i giudici, i depositari previsti dalla Costituzione: «I Comuni - si legge nell'ordinanza - sono titolari "naturali" delle funzioni amministrative a livello locale, stante l'articolo 118 della Costituzione e non si comprende una radicale sottrazione di competenze rilevanti a favore di un altro ente di nuova istituzione» e non previsto dalla carta «dallo Statuto o dai decreti di attuazione di quest'ultimo».
La conformità con i dettami della Costituzione si avrebbe, secondo il Consiglio di Stato, per la Comunità di valle «solo in presenza della formula consortile» cioè del consorzio dei Comuni «formula che presuppone necessariamente l'elezione indiretta dell'assemblea comprensoriale da parte degli organi dei Comuni» che ne fanno parte. Insomma, sembra essere impossibile una qualsiasi elezione diretta degli organi delle Comunità.
Prima di chiedere che sulla legittimità costituzionale si esprima la Consulta, infine, il Consiglio di Stato chiarisce anche che la Provincia, modificando «l'ordinamento comunale con la drastica sottrazione di competenze» «di natura rilevante» ha violato la legge che istituisce la Regione, perché compete a quest'ultima agire sull'ordinamento dei Comuni stessi e non alla Provincia. Ora la parola passa alla politica per anticipare quanto potrà dire la Consulta sulla legge, che comunque resta valida.