Veranda abusiva? Non basta una multa a sanarla, il Comune di Trento obbliga alla demolizione
Una lunga controversia dei proprietari è finita al Tar, l’Amministrazione comunale ha vinto il contenzioso (anche contro la legge provinciale)
TRENTO. Vita dura per i possessori di verande abusive: nel comune di Trento potrebbe non essere sufficiente pagare per sanare la difformità urbanistica. La cosiddetta fiscalizzazione dell'abuso non è automatica ma è discrezione del Comune che potrebbe ritenere non sanabile la veranda abusiva con conseguente obbligo di demolizione del manufatto.
Lo ha stabilito il Tar - pur in un procedimento ancora in fase cautelare e dunque senza esprimersi pienamente nel merito - che non ha concesso la sospensiva di un provvedimento del dirigente del Servizio edilizia privata che il 9 dicembre del 2020 aveva ordinato la demolizione della veranda che si trova a Villazzano. In particolare l'amministrazione chiede «la demolizione di una veranda aperta sui lati, parzialmente interrata, costituita da una copertura in vetro con struttura e piantoni in ferro" e la "rimessa in pristino dello stato dei luoghi in conformità all'autorizzazione per opere edilizie di data 2 ottobre 2000 per la parte fuori terra e in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici allegati all'autorizzazione per opere edilizie di data 1 gennaio 1992 per la parte interrata».
I proprietari dell'immobile hanno risposto presentando domanda di applicazione della sanzione ai sensi della legge provinciale 4 marzo 2008 numero 1. Il Comune ha risposto chiedendo che venisse dimostrata «l'effettiva impossibilità di provvedere alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, senza pregiudizio della parte eseguita in conformità».
L'amministrazione però ha negato la possibilità di sanare la veranda in forza della "fiscalizzazione dell'abuso" emettendo un'ordinanza di demolizione che è stata impugnata al Tar dai proprietari dell'immobile che alla veranda evidentemente non vogliono rinunciare.Secondo i giudici la sanzione demolitoria, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, non è l'extrema ratio in caso di opere realizzate abusivamente, né costituisce una facoltà discrezionale in capo al Comune, dall'altro la cosiddetta "fiscalizzazione dell'abuso" mediante l'irrogazione di una sanzione pecuniaria è una procedura, eventuale ed alternativa alla rimessa in pristino, subordinata sia all'assenza del contrasto tra la conservazione dell'opera abusiva e rilevanti interessi urbanistici sia al pregiudizio arrecato dalla demolizione alla parte di manufatto legittimamente realizzata e nella fattispecie in esame tale nocumento non è stato dimostrato. Dunque l'ordine di demolizione resta valido in attesa della decisione di merito che però difficilmente salverà la veranda.