Scontro con un altro sciatore 65mila euro di risarcimento
In pista si va a divertirsi, possibilmente senza farsi male o senza far male agli altri. Accadono tuttavia ogni giorno incidenti, per fortuna quasi sempre senza gravi conseguenze. Talvolta però si finisce per farsi male sul serio. Ne è un esempio un incidente avvenuto a gennaio dell’anno scorso a Folgaria, approdato davanti al giudice di pace, dove una sciatrice era imputata del reato di lesioni colpose. Ne è uscita con l’estinzione del reato, dopo che l’assicurazione ha versato circa 65 mila euro alla parte offesa.
I fatti, come detto, risalgono ad un anno fa. L’imputata - F.F. le iniziali - aveva scelto l’altopiano di Folgaria per una giornata sugli sci. Ma qualcosa non è andato come doveva: mentre scendeva dal pendio ha perso il controllo degli sci, ed è finita a fondo pista, investendo un uomo - M.G. le iniziali - e facendolo cadere. Non si è trattato di un banale scontro. L’uomo, che in quel momento era a bordo pista, e stava facendo una lezione di sci, è caduto a valle per una ventina di metri. L’arrivo dei soccorsi è stato tempestivo, ma lo scontro era stato grave: l’uomo ha riportato fratture costali multiple, ma anche la frattura renale. La prognosi - 35 giorni - è stata più che sufficiente a far scattare quindi la denuncia d’ufficio nei confronti della responsabile dell’incidente. Ecco perché il caso è finito davanti al giudice di pace. Perché la procura ha ritenuto che lo scontro non fosse frutto della casualità o della sfortuna, ma fosse la diretta conseguenza della condotta dell’altra sciatrice, che in particolare non avrebbe sciato alla velocità adeguata alle proprie abilità, alla difficoltà del tracciato e al grado di affollamento della pista.
Davanti al giudice si è discusso - con la nomina anche di un consulente tecnico d’ufficio - della gravità delle lesioni e della conseguente somma di denaro che avrebbe potuto essere ritenuta un risarcimento congruo. Alla fine l’assicurazione, in due tranche, ha versato in tutto circa 65 mila euro. Non abbastanza per la parte civile, ma sufficiente secondo il giudice. Che in sentenza ha ritenuto «la condotta dell’imputata, la quale si è attivata presso la sua assicurazione per tutelare le ragioni della parte offesa, sia idonea a eliminare le conseguenze dannose e pericolose determinate dall’agire illecito e fa venire meno la necessità di intervenire in sede penale con un giudizio di riprovazione». Da qui l’estinzione del reato.