Smart working, verso accordo per il settore privato. Regole su orari, permessi e alternanza: cosa c’è da sapere
Adesione su base volontaria e sottoscrizione di un accordo individuale. Secondo una prima bozza, si dovranno indicare la durata, l'alternanza tra i periodi in presenza e a distanza, gli strumenti di lavoro e i tempi di disconnessione
ROMA. Si va verso l'accordo tra Governo e parti sociali sullo smart working nel settore privato al di fuori della fase emergenziale.
Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha chiesto alle parti di fare le loro osservazioni sulla bozza presentata oggi per poi cercare un accordo conclusivo entro la fine della prossima settimana, ovvero entro il 3 dicembre.
La bozza sulla quale si lavora
Il nuovo lavoro agile al di fuori della fase di emergenza sarà possibile con un accordo individuale tra datore di lavoro e dipendente nel quale si indicherà la durata di questa modalità di lavoro, l'alternanza tra i periodi di lavoro all'interno e all'esterno dell'ufficio, i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione, gli strumenti di lavoro, i tempi di riposo e le modalità di controllo.
Si dovrà inoltre indicare - secondo la bozza sulla quale si sta lavorando - l'attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile. La giornata lavorativa svolta in modalità agile si caratterizzerà per l'assenza di un preciso orario di lavoro e per l'autonomia nello svolgimento della prestazione da parte del lavoratore, ma si individuerà la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa.
Si potranno chiedere i permessi orari previsti dai contratti collettivi e quelli previsti dalla legge 104 ma non saranno previsti straordinari. In caso di malattia, ferie o infortunio il lavoratore potrà disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non sarà comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell'attività lavorativa.
La strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile sarà fornita dal datore di lavoro che si farà carico anche delle le spese di manutenzione e di sostituzione della strumentazione fornita. Eventuali danni riconducibili a un comportamento negligente da parte del lavoratore gli saranno addebitati.
La prestazione effettuata in modalità di lavoro agile dovrà essere svolta esclusivamente in ambienti idonei sia per la salute e sicurezza sia per l'esigenza di riservatezza dei dati trattati. Il lavoratore agile avrà diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.
Il lavoratore agile avrà diritto allo stesso trattamento economico e normativo dei lavoratori che svolgono le stesse mansioni esclusivamente all'interno dei locali aziendali anche per quanto riguarda i premi di risultato.