Non cerca il lavoro, la questura non rinnova il permesso di soggiorno e il Tar respinge il ricorso
I giudici amministrativi hanno evidenziato che la disponibilità da parte dello straniero di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno "costituisce un requisito ineludibile", in quanto "deve risultare stabilmente inserito nel contesto lavorativo e contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese ospitante"
TRENTO. Perdere il lavoro, per uno straniero che vive in Italia, non significa dover fare subito le valigie e tornare a casa. Il permesso di soggiorno non viene automaticamente revocato, anzi è rinnovato nella maggior parte dei casi purché si dimostri un impegno nel cercare una nuova occupazione, ad esempio iscrivendosi alle liste di collocamento.
Ed è proprio quello che non ha fatto l'uomo - nato in un Paese extra Unione Europea - che si è visto respingere dalla questura di Trento la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione e per motivi di lavoro.
Lo straniero si è rivolto al Tar, ma il ricorso è stato respinto: scaduto il precedente permesso per lavoro subordinato, non ha più la possibilità di rimanere in Italia per trovare un altro impiego. I giudici amministrativi hanno evidenziato che la disponibilità da parte dello straniero di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno "costituisce un requisito ineludibile", in quanto "deve risultare stabilmente inserito nel contesto lavorativo e contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese ospitante".
L'uomo non ha presentato alcun reddito nel 2020, mentre quello del 2021 è risultato insufficiente, pari a circa 960 euro, e per il 2019 aveva l'indennità mensile di disoccupazione Naspi. In realtà in sede di osservazioni al preavviso di rigetto del rinnovo per permesso di soggiorno, lo straniero aveva presentato un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Peccato che questo si sia risolto dopo pochi giorni per il mancato superamento del periodo di prova.
"È pur vero che ai fini del rinnovo per permesso di soggiorno non è necessaria la dimostrazione del possesso, in modo assoluto ed ininterrotto, del predetto livello di reddito", tuttavia nel periodo di attesa occupazione è prevista l'iscrizione del soggetto nelle liste di collocamento per provare l'impegno nella ricerca di una nuova occupazione ("circostanza non documentata nel caso di specie" evidenziano i giudici del Tar). Inoltre deve esserci "una ragionevole prospettiva di un reddito futuro".
Il ricorso è stato respinto e lo straniero condannato a pagare le spese di giudizio a favore della questura di Trento - ministero dell'Interno.