Da martedì al via la prima sanatoria
Parte subito la prima tranche della pace prevista dal decreto fiscale. Alle sanatorie «flash» sugli accertamenti - una delle modalità previste dal provvedimento che si aggiunge alle altre regolarizzazione come la rottamazione ter o la dichiarazione integrativa - si potrà aderire dalla prossima settimana, con le modalità appena messe a punto dall’Agenzia delle Entrate che sul suo sito fornisce tutte le indicazioni dettagliate.
I TEMPI - Entro martedì 13 novembre bisognerà infatti versare l’importo, privo di sanzioni e interessi, dovuto per l’accertamento con adesione sottoscritto ma non perfezionato al 24 ottobre (data di entrata in vigore del decreto). Il 23 novembre l’appuntamento è invece duplice: bisognerà versare il dovuto per l’invito al contraddittorio con istruttoria ancora pendente al 24 ottobre e per l’avviso di accertamento, di rettifica o di liquidazione, e l’atto di recupero credito non impugnato ed ancora impugnabile al 24 ottobre, oppure, se più ampio, entro il termine che alla medesima data era pendente per l’eventuale impugnazione dell’atto oggetto di definizione.
COME SI PAGA - Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione (entro i termini di novembre) oppure in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, da pagare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
IN COSA CONSISTE L’AGEVOLAZIONE - Il contribuente può definire il rapporto tributario relativo agli atti con il pagamento di tributi e contributi, beneficiando dello sconto integrale delle sanzioni pecuniarie amministrative, degli interessi e degli accessori. Gli accessori sono gli importi diversi dai tributi e dai contributi, in particolare le eventuali spese di notifica dell’atto tributario.
LE SANATORIE - Gli atti sanabili subito sono gli inviti al contraddittorio in cui sono stati quantificati i maggiori tributi ed eventuali contributi notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 e per i quali, alla stessa data, non sia stato già notificato il relativo avviso di accertamento o sottoscritto e perfezionato l’accertamento con adesione; gli accertamenti con adesione sottoscritti fino all’entrata in vigore del decreto ma non ancora perfezionati, vale a dire quelli per i quali, alla predetta data non è stato effettuato il versamento e non sono ancora decorsi i venti giorni previsti per il perfezionamento; gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione notificati al contribuente fino al 24 ottobre non impugnati ed ancora impugnabili alla stessa data; gli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati, notificati al contribuente fino al 24 ottobre, semprechè non si siano resi definitivi e non siano stati impugnati alla stessa data.
PRECOMPILATE ANCHE COMUNICAZIONI IVA, VALGONO 1,6 MLD - In vista di una nuova tornata di semplificazioni fiscali, l’Agenzia ha peraltro chiesto di non abolire le comunicazioni periodiche della liquidazioni Iva. Per semplificare il compito a imprese e partite Iva l’alternativa è lasciare che sia l’Agenzia delle Entrate a precompilare «una bozza di comunicazione periodica modificabile dal contribuente». L’eliminazione delle comunicazioni, così come previsto da una proposta di legge all’esame della Commissione Finanze della Camera potrebbe costare caro in termini di lotta all’evasione, considerando che lo strumento ha permesso di incassare nei primi 9 mesi del 2018 oltre 1,6 miliardi.