Cavalese, un altro esposto ma stavolta la giunta è assolta
Una condanna e un’assoluzione: giunta comunale in altalena, nell’ultima settimana, per due pronunce della Corte dei conti, contemporanee ma opposte.
Della prima abbiamo dato conto il 28 settembre: la Corte, accogliendo le richieste della Procura, aveva ritenuto illegittimo l’affidamento della direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza di un nuovo tratto di fognatura in località Salanzada al geometra Andrea Barbolini, condannando la giunta e il segretario comunale a risarcire al Comune 8.736 euro e a pagare le spese di giudizio quantificate in 1.083,36 euro.
La seconda sentenza, emessa il 12 luglio come la prima e pubblicata nei giorni scorsi, riguarda un altro incarico esterno: quello attribuito il 3 maggio 2016 al geometra Franco Ceol di Varena per il frazionamento volto alla regolarizzazione catastale di via Segantini: il compenso stabilito per il professionista era di 2.325,71 euro, contributi previdenziali e Iva inlcusi. Ed è proprio questa la cifra che, secondo la procura regionale, avrebbero dovuto versare i convenuti.
Ma in questo caso, i giudici non sono stati della stessa opinione: le argomentazioni a sostegno della legittimità della delibera portate da Silvano Welponer, Giuseppina Vanzo, Paolo Gilmozzi, Ornella Vanzo e Mansueto Vanzo, nonché dal segretario comunale Mauro Girardi, hanno fatto insomma breccia.
La differenza sostanziale, rispetto alla precedente vicenda, sta nel fatto che in questa delibera il ricorso al professionista esterno era stato motivato «con riguardo a una carenza tecnologica dell’ufficio tecnico comunale, sprovvisto della stazione Gps satellitare, in base quindi a una delle ipotesi astrattamente consentite dalla normativa provinciale per l’esternalizzazione del servizio tecnico», che la Corte ricorda essere sempre eccezionale.
Proprio la motivazione circostanziata, «confortata dal parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del responsabile del Settore tecnico», ha convinto i magistratio del fatto che «non può avvedersi in capo ai convenuti una condotta posta in essere in violazione degli obblighi di servizio o gravemente colpevole». Respinta quindi la richiesta di condanna per sindaco, assessori e segretario.