Il caso / La denuncia

Col cane guida non entra al parco acquatico: la denuncia di Christian Fiamminghi

Un non vedente altogardesano è stato respinto al «Riovalli» di Cavaion Veronese (Verona). Due leggi diverse: una garantisce il disabile, l’altra l’igiene pubblica in piscina

di Elena Piva

DRO. «Qui il cane guida non entra». È stata questa la risposta che Christian Fiamminghi, altogardesano 49enne residente a Dro, ha ricevuto il 16 agosto da Vanni Orlandi, proprietario del parco acquatico «Riovalli» di Cavaion Veronese (Verona), a due passi dal casello autostradale di Affi.

Nel 2022, a causa del peggioramento delle proprie condizioni fisiche, Fiamminghi ha dovuto accogliere nella sua quotidianità la diagnosi invalidante di «cieco con residuo visivo (non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi)» certificata dall'Azienda sanitaria di Trento. Per questo, dal luglio 2023 al suo fianco c'è anche Giallo, un Labrador di quasi tre anni addestrato come cane guida.

L'assistenza fornita da questi cani è tutelata e ribadita in Italia dalla legge n. 37 del 1974, integrata con la legge n. 376 del 1988 e la legge n. 60 del 2006, che sancisce quanto segue: «Al privo della vista è riconosciuto il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida».

Con l'espressione "esercizi aperti al pubblico" si fa riferimento a luoghi di proprietà privata accessibili a tutti, secondo le regole stabilite da gestore o proprietario (negozi, chiese, musei, ristoranti, piscine, cinema ecc).

Sabato scorso (24 agosto) Christian Fiamminghi aveva in programma di recarsi con la moglie, i figli e il suo cane guida al parco «Riovalli». Il giorno prima, non per obbligo ma cortesia, ha informato la struttura del loro arrivo.

«Sarei potuto andare senza avvisare, ma preferisco rispondere ad eventuali domande e dubbi - ha spiegato Fiamminghi - e venerdì scorso, alle 9.30, dall'altro capo della cornetta ha risposto una dipendente, gentilissima: non sapendo come gestire la situazione, mi ha chiesto di richiamare dopo un paio d'ore per avere il tempo di confrontarsi con la direzione. Ho richiamato più tardi e mi è stata passata la direzione. "Pronto, cosa vuole?" è stata la prima frase del direttore. Cercando di mantenere la calma, l'ho reso partecipe dell'intenzione di recarmi presso la sua struttura attrattiva con famiglia e cane guida. Non ho potuto terminare il discorso, subito ha decretato: "No, il cane non entra". Alla mia richiesta di spiegazioni, citando la norma, ha aggiunto: "Se il suo cane entra in acqua devo fare uscire tutti". Il mio cane non sarebbe entrato in acqua, per altro è addestrato anche sui tempi di defecazione. Aggredito verbalmente, ho perso le staffe e ho mandato il titolare a quel paese. I miei figli, di 10 e 13 anni, hanno udito tutto. È stato svilente, orribile».

Fiamminghi ha messo poi per iscritto la situazione in un'email inviata al parco al fine di evidenziare nuovamente quanto previsto dalla legge (l'Adige è in possesso del materiale). «La legge ci vieta di fare entrare qualsiasi animale, anche se dedito all'accompagnamento di una persona disabile - ha risposto via email Vanni Orlandi, titolare di "Riovalli" - trovo inutile insistere, in ogni caso non le verrà garantito l'accesso. Cosa diversa se vuole accedere al Parco accompagnato da una persona, in quel caso l'ingresso è gratuito. Preciso inoltre che in questo periodo il Parco è molto frequentato».

La Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome ha stipulato, il 16 gennaio 2003, un accordo sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio, compresi gli impianti ricreativi finalizzati al gioco acquatico. Essa indica che il responsabile «deve garantire la corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina». In una simile attività privata aperta al pubblico è il gestore a scegliere se consentire o meno l'entrata di animali fermo restando la legge che ammette l'ingresso ai cani guida (37/1974).

Discriminare una persona non vedente perché affiancata da un cane guida è punibile dalla legge stessa. La norma, forte delle modifiche integrate con la legge n. 60 del 2003, indica che «i titolari degli esercizi che impediscano e ostacolino, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal cane guida sono soggetti a sanzione amministrativa, da 500 a 2.500 euro».

Raggiunto telefonicamente da l'Adige, il titolare del «Riovalli» ha ribadito la sua posizione: «Legge o non legge, qui il cane guida non entra - ha detto Vanni Orlandi - possiamo fare le polemiche che vogliamo, ma nei parchi acquatici l'accesso agli animali non è permesso e il cane guida resta un cane. Non parliamo di una piscina comunale, dove le vasche sono circoscritte rispetto all'area bagnanti con lettini e ombrelloni. La presenza di un cane renderebbe qui complesse le dinamiche tra utenti: se dovesse fare i suoi "bisogni", cosa facciamo? Durante la telefonata il signor Fiamminghi mi ha insultato, dicendo "vado dove voglio, io". No, entri se io lo voglio o meno. Sebbene gli abbia suggerito, con gentilezza, di entrare gratuitamente con l'accompagnatore, mi ha mandato a quel paese. Ci sono i diritti ma ci sono anche i doveri - conclude Orlandi - il nostro è tutelare l'igiene di tutti».

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