Prende il cellulare del compagno Ma per i giudici è un furto
Era stata condannata per appropriazione indebita, per essersi impossessata del telefonino del convivente. La donna di origini albanesi, però, ha impugnato la sentenza davanti alla corte di cassazione per chiedere la non punibilità in quanto, di fatto, membro della stessa famiglia della parte offesa. Un'esimente che, in verità, è prevista dal codice penale ma che, purtroppo per la ricorrente, non è applicabile al suo caso. Perché la donna aveva sì una relazione con il derubato ma «more uxorio». Ha comunque impugnato la sentenza di condanna insistendo sulla violazione di legge con riferimento alla omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall'articolo 649 alla convivente ed in subordine illegittimità costituzionale della norma.
Sul punto, però, la suprema corte non ha dubbi: «Il motivo è inammissibile perché manifestamente non fondato. Difatti correttamente la corte di appello ha fatto applicazione del principio affermato da questa corte secondo cui la causa soggettiva di esclusione della punibilità prevista per il coniuge dall'art. 649 del codice penale non si estende al convivente "more uxorio". Né rileva la modifica del medesimo articolo con l'introduzione del comma 1 bis che attiene esclusivamente alle unioni civili e non ai rapporti di mera convivenza».
Insomma, per evitare guai in caso di furti in casa propria (spesso figli di ripicche dovute a liti familiari o per controllare la vita privata dell'altra metà del cielo fuori dalle mura domestiche) si deve essere una coppia formale e ufficiale con tanto di carta da bollo. Sposati, quindi, ma anche semplici compagni se, però, iscritti all'apposito registro. E questo vale pure per findanzati dello stesso sesso se, hanno ricordato gli ermellini, figurano nell'elenco delle unioni civili.
Convivere senza uno straccio di documento, quindi, non salva la fedina penale in caso di «vendette» consumate ai danni della compagna o, come in questo caso, del compagno.
I giudici romani, insomma, hanno chiarito il principio che sta alla base dell'articolo 649 del codice penale ma ricordano pure «come la corte di appello abbia evidenziato che i fatti contestati avvenivano dopo l'interruzione del rapporto di convivenza tra le parti e mentre la persona offesa si trovava all'estero sicché tale circostanza rende anche del tutto irrilevante la proposta eccezione di illegittimità costituzionale».
Ovviamente la signora si dovrà accollare le spese legali e la cassazione ha deciso di aggiungere pure il carico: «Valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, consegue la condanna al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende».
Il reato di appropriazione indebita, dunque, è stato commesso e come tale l'imputata condannata. Per la giustizia italiana, infatti, la non punibilità viene meno e i fatti contestati sono punibili a querela della persona offesa se commessi a danno del coniuge legalmente separato o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa. In altre parole, ci si salva solo se si è una coppia di fatto e il Paese ne è stato informato.