Rovereto / La sentenza

Invalido a causa del lavoro, risarcito dalla Marangoni: l’azienda dovrà pagare quasi 54mila euro

L’ex operaio era addetto alla raspatrice e doveva spostare dei piatti di ferro che arrivavano a pesare  anche 27 chili e che gli avrebbero aggravato la lombosciatalgia
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ROVERETO. Quasi 54mila euro (più gli interessi). Tanto la Marangoni pneumatici dovrà pagare ad un ex dipendente che ha patito pesantemente in termini di salute e di qualità della vita il tipo di lavoro che doveva fare. Ossia spostare più volte nel corso del turno dei piatti di ferro che arrivavano a pesare anche 27 chili l'uno. Sforzi che hanno determinato, ad un soggetto che aveva una fragilità costituzionale, un'invalidità del 46% legata a lombosciatalgia e coxalgia. Così ha deciso la corte d'appello (che ha liquidato anche a carico dell'azienda 27mila euro di spese di giudizio) di Trento che ha riformato la sentenza del giudice del lavoro Michele Cuccaro.

La vicenda parte nel 2012 quando il lavoratore viene assunto inizialmente come addetto all'eliminazione dei difetti delle carcasse degli pneumatici per poi diventare addetto alla raspatrice. In questo ruolo il dipendente, è stato spiegato in aula, doveva sostituire manualmente dei piatti di ferro il cui peso e misura variava a seconda delle misure degli pneumatici. I più grandi pesavano fra i 25 e i 27 chili e - così aveva spiegato l'operaio che aveva presentato ricorso appoggiandosi all'avvocato Giovanni Guarini - i piatti durante un turno di lavoro dovevano essere spostati tra le tre e le quattro volte. Nel 2015 il primo episodio di lombosciatalgia e alla visita medica all'uomo erano state imposte delle limitazioni relative proprio al peso dei carichi che poteva muovere. Un'indicazione che non sarebbe stata osservata visto che - ha spiegato l'ex operaio - continuava a dover maneggiare i piatti di ferro da oltre 25 chili sollevandoli da terra per posizionarli sul macchinario e viceversa.

Arriva il 2019 con un episodio acuto di lombosciatalgia e una risonanza magnetica certifica un netto aggravamento. Sempre nel 2019 viene dichiarato invalido civile a causa della lombosciatalgia e della coxalgia (che è il dolore all'anca). e l'anno successivo non idoneo in maniera permanente alla mansione.

Secondo la perizia del medico di parte la patologia era ed è legata al tipo di lavoro, ma l'azienda aveva respinto l'accusa spiegano che quella mansione non comportava nessun rischio connesso alla movimentazione dei dischi di ferro perché era un'attività che non veniva quasi mai fatta.

Il giudice di primo grado aveva quindi respinto il ricorso, ritenendo che le testimonianze raccolte in aula non erano state in grado di dimostrare la violazione, da parte del datore di lavoro, delle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Considerazioni opposte a quelle fatte poi dai giudici d'appello come si legge nella sentenza firmata dal presidente Anna Maria Creazzo.

«Il comportamento del datore di lavoro di omessa adozione delle idonee misure protettive - si legge - così come accertato, costituisce inadempimento agli obblighi protettivi tale da esaudire il nesso eziologico del danno occorso al lavoratore e da radicarne la responsabilità».

Insomma «La Corte ha appurato - commenta Guarini - che tali lesioni erano causate o concausate dallo svolgimento di attività costante di movimentazione manuale di carichi del peso di 27 chili, che in un soggetto che ha una fragilità costituzionale, ha determinato un esordio ed un peggioramento rapido in sette anni di lavoro di una patologia muscolo scheletrica prima di allora mai diagnosticata. In tal modo vi è stata violazione dell'articolo 2087 e dell'articolo 168 del decreto legislativo 81/2008, visto che tali patologie potevano essere evitate tramite il lavoro in coppia e rispettando le prescrizioni del medico competente, quanto ai limiti di peso che il lavoratore poteva sollevare».

Nel calcolare il risarcimento a favore dell'ex operaio, la corte d'appello dà peso anche al fatto che la sofferenza connessa alla patologia è non solo fisica ma anche psichica e relazionale per la sua incidenza sui vari aspetti della vita dell'uomo. Che non è più in grado di fare escursioni in montagna, cosa che prima faceva e neppure, come raccontato da una teste nel corso del procedimento, tenere in braccio i figli piccoli per la mancanza della forza necessaria.

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