Licenziato dopo la malattia, il giudice ordina il reintegro: ecco perché
L'autista di mezzi pesanti, aveva subito un infortunio sul lavoro nel giugno del 2021 e nel agosto del 2023 era stato licenziato per il superamento del periodo di comporto: c'è un massimo di giorni di malattia, previsto generalmente nei contratti collettivi di lavoro, superato il quale il lavoratore può essere licenziato
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ROVERETO. Licenziamento nullo perché discriminatorio, obbligo di reintegrare il lavoratore riconoscendogli gli stipendi dal giorno del licenziamento a quello del ritorno al lavoro.
Così ha deciso il giudice del lavoro di Rovereto spiegando nella sentenza come il datore di lavoro doveva predisporre accomodamenti ragionevoli in favore della conservazione del posto di lavoro del disabile, come l'informazione al dipendente dell'approssimarsi della scadenza del periodo di comporto, che avrebbe permesso allo stesso di richiedere un periodo di aspettativa non retribuita.
La sentenza è di poche settimane fa ed è il risultato della causa promossa dall' autista di un'impresa che nell'iter giudiziario è stato seguito dall'avvocato Giovanni Guarini. L'autista di mezzi pesanti, aveva subito un infortunio sul lavoro nel giugno del 2021 e nel agosto del 2023 era stato licenziato per il superamento del periodo di comporto (c'è un massimo di giorni di malattia, previsto generalmente nei contratti collettivi di lavoro, superato il quale il lavoratore può essere licenziato).
Licenziamento che è stato impugnato e portato davanti al giudice del lavoro. La ragione? Si sarebbe trattato di un licenziamento discriminatorio in quanto il lavoratore, come conseguenza dell'infortunio, era diventato disabile.
Ricostruzione che è stata accolta dal giudice che in sentenza scrive: “Risulta fondata la ricostruzione della difesa del lavoratore, secondo cui il licenziamento subito da quest'ultimo è nullo in quanto discriminatorio. Le condizioni sanitarie dell'uomo rientrano nella definizione di disabilità elaborata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea».
Una serie di problematiche fisiche rappresentano per il lavoratore «una minorazione fisica idonea a ostacolare la sua partecipazione in condizioni di parità alla vita professionale. Ciò anche alla luce delle attività da egli concretamente svolte (guida di automezzi pesanti implicante l'utilizzo di pesanti catene per assicurare i carichi al rimorchio).
Il licenziamento per superamento del periodo di comporto - prosegue il giudice - subito dal ricorrente è di certo nullo: l'applicazione di un periodo di comporto di uguale durata tra lavoratori non disabili e disabili rappresenta, di per sé, una condotta discriminatoria, e l'applicazione di eventuali norme di un contratto collettivo che non prevedano tale distinzione - come quello indicato dalla datrice di lavoro - rappresenta una palese violazione di legge. La società convenuta non ha, invero, offerto la dimostrazione di aver adempiuto all'obbligo di predisporre accomodamenti ragionevoli in favore della conservazione del posto di lavoro del disabile».
In particolare il datore di lavoro «ha omesso di informare, in qualunque modo, il dipendente dell'approssimarsi della scadenza del periodo di comporto. Il contratto nazionale applicato permette, infatti, al lavoratore di usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita al fine di allungare il periodo in cui conserva il diritto alla conservazione del posto di lavoro e l'avvertimento preventivo al lavoratore avrebbe di certo consentito a quest'ultimo di vagliare attentamente tale possibilità.
La condotta dell'impresa, dunque, risulta illegittima anche dal punto di vista del dovere di predisposizione di accomodamenti ragionevoli: ciò rappresenta un ulteriore elemento di discriminazione che porta alla nullità del licenziamento. In definitiva, il datore di lavoro va condannato a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato ed a corrispondergli lo stipendio dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali”.