Sfreccia a 150 all'ora, multa cancellata: correva dai figli, stato di necessità
Avete un cane «feroce» che se la prende con gli amichetti di vostro figlio? Potete correre a casa in macchina ai 150 all'ora su strade ordinarie senza rischiare sanzioni. A stabilirlo è stato il giudice di pace Paola Facchini che ha accolto il ricorso di un'automobilista annullando il verbale dei vigili urbani e, di fatto, salvandole la patente di guida. Il magistrato del Follone ha infatti riconosciuto l'esimente dello stato di necessità putativo, in pratica ha sancito che correre, in quel preciso momento, era una sorta di questione di vita o di morte.
Alla signora C. C., dunque, è andata decisamente bene. Quando è stata fermata da una pattuglia della polizia locale a Mori, alla guida della sua Mercedes, la corsa della macchina era già stata immortalata dal telelaser. I vigili si erano appostati con l'apparecchio sulla statale rivana proprio per scoraggiare gli emuli di Vettel e Hamilton. E il telelaser, non a caso, ha fissato la velocità in 146 chilometri orari (139 con la tolleranza prevista della legge) laddove il limite è di 90. L'occhio del Grande Fratello, tra l'altro, aveva «preso» in consegna la vettura addirittura mezzo chilometro prima. Tant'è che la pattuglia ha intimato l'alt alla Mercedes e, una volta ferma, ha contestato la violazione comprensiva della pena accessoria del ritiro della patente.
La donna non ha contestato l'eccesso di velocità e, non a caso, ha detto subito agli agenti che era pronta a pagare la multa. Ha però spiegato che mentre stava tornando a casa dal lavoro veniva raggiunta da una telefonata della figlia minore che riferiva che il cane aveva morso l'amico del fratellino. Preoccupata dal tono concitato della ragazzina aveva dato gas. La signora, come detto, era pronta a pagare ma quando ha scoperto che, oltre agli euro, le sarebbe stata ritirata la patente ha deciso di impugnare il verbale. Perché la macchina le serve per lavoro e senza non riuscirebbe a mantenere la famiglia. Per questo ha chiesto al giudice di pace di riconoscere l'esimente putativa dello stato di necessità come previsto dall'articolo 4 della legge 689 del 1981.
Per la polizia locale, ovviamente, la forte velocità tenuta dalla signora, che superava di 49 km/h i limiti, non si giustifica in quanto la conducente non si è trovata di fronte ad un effettivo pericolo per l'incolumità dell'amico del figlio. Anche nel caso di esimente putativa, l'erronea supposizione di un pericolo all'incolumità personale non può essere legata a una mera valutazione soggettiva ma deve basarsi su fatti concreti.
Non la pensa così il giudice che, al contrario, ritiene che «la condotta tenuta dalla signora non è sanzionabile in quanto sussiste l'esimente dello stato di necessità putativa. La causa di giustificazione dello stato di necessità può rilevare non solo sul piano oggettivo per l'assenza dell'antigiuridicità del fatto, ma anche sul piano soggettivo della colpevolezza quando lo stato di necessità sia solo putativo, ma è determinato da condizioni oggettive esterne che facciano apparire come verosimile un danno imminente alla persona». Il magistrato, per altro, cita una sentenza della corte di cassazione del 2008. E, tornando al morso del cane, il giudice concorda sulla sensazione di necessità. «Il fatto riferito ben può aver messo la mamma nella condizione di supporre che i bambini si trovassero in una situazione di pericolo tanto più che la ricorrente ammette che altre volte si era allertata per il comportamento del cane di grossa taglia».