Covid / Regole

Quarantene a scuola, per i tamponi di rientro non serve più l'impegnativa: ecco come fare

L’annuncio dell’Azienda Sanitaria, basta andare in farmacia con il certificato di sospensione scolastica, oppure prenotare tramite il Cup online con apposito tasto

TRENTO. L’Azienda Sanitaria di Trento annuncia che per fare i tamponi a fine quarantena scolastica, non serviranno più le impegnative del medico.  In farmacia vanno presentati certificato di sospensione scolastica o certificato di isolamento fiduciario

«Per prenotare il tampone di fine quarantena scolastica – dice una nota – non è più necessario avere l’impegnativa del proprio medico o pediatra. Il CUP online consente infatti di prenotare senza ricetta il tampone antigenico rapido in una delle farmacie convenzionate con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Al momento dell’effettuazione del tampone nella farmacia prescelta occorre presentare il Certificato di sospensione scolastica emesso dalla scuola oppure il Certificato di quarantena/isolamento fiduciario della classe emesso dal Dipartimento di prevenzione di Apss».

Per prenotare il tampone di fine quarantena scolastica come contatto stretto basta accedere al CUP online (https://cup.apss.tn.it/#/main/home) con la tessera sanitaria dell’interessato e cliccare su PRENOTAZIONE TAMPONE SCUOLA USCITA QUARANTENA (dopo aver fatto la spunta sull’autodichiarazione di possesso del certificato di isolamento fiduciario della sezione o del certificato di sospensione delle attività didattiche in presenza della classe).

Ricordiamo le nuove regole di sospensione/quarantena scolastica definiti dall’ordinanza del presidente della Provincia autonoma di Trento n. 88 del 6 febbraio 2022.

Nidi e scuole d'infanzia

Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo (compresi educatori e insegnanti) le attività proseguono in presenza con mascherina FFP2 per educatori e insegnanti per dieci giorni (dall’ultimo caso). È obbligatorio effettuare un test (antigenico rapido o molecolare) alla prima comparsa dei sintomi. A partire da cinque casi di positività nell'arco di cinque giorni le attività in presenza vengono sospese per cinque giorni (dal giorno successivo all’ultimo giorno di presenza dell’ultimo caso positivo). Vengono considerati solo i casi positivi che abbiano frequentato la scuola nei tre giorni precedenti al giorno di effettuazione del tampone positivo. Per la riammissione a scuola in sesta giornata occorre presentare un tampone antigenico o molecolare negativo. Senza tampone il rientro può avvenire in quindicesima giornata (così come definito dal certificato di isolamento fiduciario di Apss).

Scuola primaria

Fino a quattro casi di positività nella stessa classe le attività didattiche proseguono in presenza con mascherina FFP2 per i docenti e gli alunni con più di sei anni per dieci giorni (dall’ultimo caso). È obbligatorio effettuare un test (antigenico rapido o molecolare) alla prima comparsa dei sintomi. A partire da cinque casi di positività nell'arco di cinque giorni le attività in presenza vengono sospese e viene attivata la didattica a distanza per cinque giorni (dal giorno successivo all’ultimo giorno di presenza dell’ultimo caso positivo). Vengono considerati solo i casi positivi che abbiano frequentato la scuola nei tre giorni precedenti al giorno di effettuazione del tampone positivo. Per la riammissione a scuola in sesta giornata occorre presentare un tampone antigenico o molecolare negativo. Senza tampone il rientro può avvenire in quindicesima giornata (così come definito dal certificato di isolamento fiduciario di Apss).

Scuola secondaria di primo e secondo grado

Fino a due casi di positività le attività didattiche proseguono in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 per dieci giorni da parte di docenti e studenti. Con tre o più casi di positività nell’arco di cinque giorni (in cui i positivi abbiano frequentato la scuola nei tre giorni precedenti la positività), gli studenti che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la terza dose «booster», proseguono l’attività didattica in presenza con mascherina FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività didattiche in presenza sono sospese e viene attivata la didattica digitale integrata per cinque giorni. Per la riammissione a scuola in sesta giornata occorre presentare un tampone negativo.

Al di là dell’ambito scolastico ricordiamo inoltre che la circolare del ministero della salute del 4 febbraio ha ridotto la quarantena da dieci a cinque giorni per i contatti stretti (conviventi e non conviventi) non vaccinati, che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano completato da meno di 14 giorni. È sempre soggetto a cinque giorni di quarantena dall’ultimo contatto con il positivo anche chi ha completato il ciclo vaccinale primario o è guarito da più di 120 giorni. La quarantena di cinque giorni termina sempre con un tampone negativo. Se durante la quarantena si manifestano sintomi si raccomanda di eseguire immediatamente un test.

Per i contatti stretti (conviventi e non conviventi) che:

abbiano ricevuto la terza dose «booster»

abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti

siano guariti nei 120 giorni precedenti

siano guariti dopo il completamento del ciclo primario

non è prevista la quarantena e si applica un periodo di auto sorveglianza di cinque giorni (obbligo di mascherina FFP2 per dieci giorni). In caso di sintomi va fatto un tampone (eventualmente ripetuto dopo cinque giorni).

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